Art. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza).

      1. L'articolo 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente

 

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della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

          a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

          b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente all'adozione;

          c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato;

          d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;

          e) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          f) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».